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Art. 161 Informazione
1 Il giudice informa le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenze in caso di mancata cooperazione. 2 Le prove assunte senza che le parti o i terzi siano stati informati sul diritto di rifiutarsi di cooperare non possono essere prese in considerazione, eccetto che l’interessato vi acconsenta o che il rifiuto non sarebbe stato legittimo. |