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Art. 17 Proroga di foro
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le parti possono pattuire il foro per una controversia esistente o futura in materia di pretese derivanti da un determinato rapporto giuridico. Salva diversa stipulazione, l’azione può essere proposta soltanto al foro pattuito. 2 Il patto deve essere stipulato per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. |