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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 18 Costituzione in giudizio del convenuto

Sal­vo che la leg­ge di­spon­ga al­tri­men­ti, il giu­di­ce adi­to è com­pe­ten­te dal mo­men­to in cui il con­ve­nu­to si espri­me nel me­ri­to sen­za sol­le­va­re l’ec­ce­zio­ne d’in­com­pe­ten­za.