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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 180 Produzione

1 Il do­cu­men­to può es­se­re pro­dot­to in co­pia. Se vi è mo­ti­vo di du­bi­ta­re dell’au­ten­ti­ci­tà, il giu­di­ce o una par­te può esi­ge­re la pro­du­zio­ne dell’ori­gi­na­le o di una co­pia cer­ti­fi­ca­ta au­ten­ti­ca.

2 In pre­sen­za di un do­cu­men­to vo­lu­mi­no­so de­ve es­se­re spe­ci­fi­ca­to qua­le sua par­te è ri­le­van­te per la cau­sa.