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Art. 181 Modo di procedere
1 Il giudice può, ad istanza di parte o d’ufficio, ordinare un’ispezione oculare per avere una diretta percezione dei fatti oppure per meglio comprendere le circostanze della causa. 2 Il giudice può invitare testimoni o periti a presenziare all’ispezione. 3 L’ispezione si svolge in tribunale se l’oggetto da ispezionare può esservi portato senza inconvenienti. |