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Art. 185 Mandato
1 Il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli. 2 Dà modo alle parti di esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche od aggiunte. 3 Mette a disposizione del perito gli atti necessari e gli assegna un termine per la presentazione della perizia. |