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Art. 187 Presentazione della perizia
1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta. 2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica dell’articolo 176. 3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. 4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. |