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Art. 191 Interrogatorio delle parti
1 Il giudice può interrogare una o entrambe le parti sui fatti giuridicamente rilevanti. 2 Prima dell’interrogatorio la parte è esortata a dire la verità e avvertita che in caso di dichiarazione deliberatamente mendace potrà essere punita con una multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi. |