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Art. 192 Deposizioni delle parti
1 Il giudice può, d’ufficio e con comminatoria di pena, obbligare a deporre una o entrambe le parti. 2 Prima della deposizione, la parte è esortata a dire la verità e resa attenta alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione in giudizio (art. 306 CP75). |