Art. 202 Promozione
1 La procedura di conciliazione è promossa mediante istanza. L’istanza può essere proposta nelle forme previste dall’articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a verbale presso l’autorità di conciliazione. 2 Nell’istanza devono essere indicati la controparte, la domanda e l’oggetto litigioso. 3 L’autorità di conciliazione notifica senza indugio l’istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all’udienza di conciliazione. 4 Nelle controversie di cui all’articolo 200, qualora entri in linea di conto una proposta di giudizio ai sensi dell’articolo 210 o una sua decisione nel merito secondo l’articolo 212, l’autorità di conciliazione può eccezionalmente disporre che si proceda a uno scambio di scritti. |