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Art. 208 Avvenuta conciliazione
1 Se si giunge a un’intesa, l’autorità di conciliazione verbalizza la transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata e le parti sottoscrivono il verbale. Ogni parte riceve un esemplare del verbale. 2 La transazione, l’acquiescenza o la desistenza incondizionata hanno l’effetto di una decisione passata in giudicato. |