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Art. 211 Effetti
1 Se nessuna delle parti la rifiuta entro 20 giorni dalla comunicazione scritta, la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. Il rifiuto non abbisogna d’essere motivato. 2 Preso atto del rifiuto, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire:
3 Nelle controversie di cui all’articolo 210 capoverso 1 lettera b, se l’azione non è promossa tempestivamente la proposta di giudizio è considerata accettata e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato. 4 Nella proposta di giudizio le parti sono rese attente alle conseguenze di cui ai capoversi 1–3. |