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Art. 213 Mediazione quale alternativa al tentativo di conciliazione
1 Su richiesta di tutte le parti, al tentativo di conciliazione è sostituita una mediazione. 2 La richiesta dev’essere formulata nell’istanza di conciliazione o nell’udienza di conciliazione. 3 Se una parte le comunica il fallimento della mediazione, l’autorità di conciliazione rilascia l’autorizzazione ad agire. |