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Art. 214 Mediazione nella procedura decisionale
1 Il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere a una mediazione. 2 Le parti, di comune accordo, possono chiedere in ogni tempo al giudice di consentire loro una mediazione. 3 La procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga comunicata la fine della mediazione. |