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Art. 227 Mutazione dell’azione in corso di causa
1 La mutazione dell’azione è ammissibile se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la stessa procedura e:
2 Se il valore litigioso dopo la mutazione dell’azione eccede la sua competenza per materia, il giudice adito rimette la causa al giudice competente per il maggior valore. 3 Una limitazione dell’azione è sempre ammissibile; in tal caso, rimane competente il giudice adito. |