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Art. 239 Notificazione e motivazione
1 Il giudice può notificare la sua decisione senza motivazione scritta:
2 La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 200589 sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale. |