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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 256 Decisione

1 Il giu­di­ce può ri­nun­cia­re a te­ne­re udien­za e de­ci­de­re in ba­se agli at­ti, sem­pre che la leg­ge non di­spon­ga al­tri­men­ti.

2 Il prov­ve­di­men­to di vo­lon­ta­ria giu­ri­sdi­zio­ne che si ri­ve­li er­ra­to può es­se­re re­vo­ca­to o mo­di­fi­ca­to d’uf­fi­cio o ad istan­za di par­te, ec­cet­to che la leg­ge o la cer­tez­za del di­rit­to vi si op­pon­ga­no.