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Art. 258 Principio
1 Il titolare di un diritto reale su un fondo può chiedere al giudice di vietare ogni turbativa del possesso e, su querela, di infliggere ai contravventori una multa fino a 2000 franchi. Il divieto può essere emanato a tempo determinato o indeterminato. 2 Il richiedente deve documentare il suo diritto reale e rendere verosimile la turbativa in atto o imminente. |