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Art. 265 Provvedimenti superprovvisionali
1 In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte. 2 Nel contempo, il giudice convoca le parti a un’udienza che deve aver luogo quanto prima oppure assegna alla controparte un termine per presentare per scritto le proprie osservazioni. Sentita la controparte, il giudice pronuncia senza indugio sull’istanza. 3 Il giudice può, d’ufficio, obbligare l’instante a prestare preventivamente garanzia. |