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Art. 273 Procedura
1 Il giudice convoca le parti a un’udienza. Può rinunciarvi soltanto se i fatti sono chiari o non controversi in base agli atti scritti delle parti. 2 Le parti devono comparire personalmente, eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi. 3 Il giudice cerca di indurre le parti a un’intesa. |