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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 284 Modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato

1 Le condizioni e la competenza per materia per una modifica della decisione sono rette dagli articoli 124ecapoverso 2, 129 e 134 CC133.134

2 Le mo­di­fi­che in­con­te­sta­te pos­so­no es­se­re og­get­to di un sem­pli­ce ac­cor­do scrit­to fra le par­ti; so­no fat­te sal­ve le di­spo­si­zio­ni del CC ine­ren­ti agli in­te­res­si dei fi­gli (art. 134 cpv. 3 CC).

3 Al con­ten­zio­so si ap­pli­ca­no per ana­lo­gia le di­spo­si­zio­ni sull’azio­ne di di­vor­zio.

133 RS 210

134 Nuo­vo te­sto giu­sta l’all. n. 2 del­la LF del 19 giu. 2015 (Con­gua­glio del­la pre­vi­den­za pro­fes­sio­na­le in ca­so di di­vor­zio), in vi­go­re dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).