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Art. 296 Principio inquisitorio e non vincolatività delle conclusioni delle parti
1 Il giudice esamina d’ufficio i fatti. 2 Le parti e i terzi sono tenuti a collaborare agli esami necessari all’accertamento della filiazione, sempre che non comportino rischi per la salute. Le disposizioni sui diritti delle parti e dei terzi di rifiutare la collaborazione non sono qui applicabili. 3 Il giudice statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti. |