Art. 315 Effetto sospensivo
1 L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata. 2 L’autorità giudiziaria superiore può autorizzare l’esecuzione anticipata della decisione impugnata. Se del caso, ordina provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie. 3 L’effetto sospensivo non può essere tolto se è appellata una decisione costitutiva. 4 L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di:
5 L’esecuzione di provvedimenti cautelari può essere eccezionalmente sospesa se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile. |