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Art. 321 Proposizione del reclamo
1 Il reclamo, scritto e motivato, dev’essere proposto all’autorità giudiziaria superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 239). 2 Se è impugnata una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale, il termine di reclamo è di dieci giorni, salvo che la legge disponga altrimenti. 3 Se è in possesso della parte, la decisione o disposizione impugnata dev’essere allegata. 4 Il reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo. |