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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 34 Diritto del lavoro

1 Per le azio­ni in ma­te­ria di di­rit­to del la­vo­ro è com­pe­ten­te il giu­di­ce del do­mi­ci­lio o del­la se­de del con­ve­nu­to o il giu­di­ce del luo­go in cui il la­vo­ra­to­re svol­ge abi­tual­men­te il la­vo­ro.

2 Per le azio­ni fon­da­te sul­la leg­ge del 6 ot­to­bre 198922 sul col­lo­ca­men­to, pro­po­ste da una per­so­na in cer­ca di im­pie­go o da un la­vo­ra­to­re, ol­tre al giu­di­ce di cui al ca­po­ver­so 1 è com­pe­ten­te an­che il giu­di­ce del luo­go del do­mi­ci­lio d’af­fa­ri del col­lo­ca­to­re o del pre­sta­to­re con cui è sta­to con­clu­so il con­trat­to.