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Art. 341 Esame dell’esecutività e osservazioni della parte soccombente
1 Il giudice dell’esecuzione esamina d’ufficio se le condizioni d’esecutività sono adempiute. 2 Assegna un breve termine alla parte soccombente affinché presenti le proprie osservazioni. 3 Materialmente, la parte soccombente può obiettare che successivamente alla comunicazione della decisione sono intervenute circostanze che ostano all’esecuzione, in particolare l’adempimento, la concessione di una dilazione, la prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta. L’adempimento della prestazione e la dilazione devono essere provati mediante documenti. |