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Codice di diritto processuale civile svizzero
(Codice di procedura civile, CPC)

Art. 342 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione

La de­ci­sio­ne in me­ri­to a una pre­sta­zio­ne con­di­zio­na­ta o di­pen­den­te da una con­tro­pre­sta­zio­ne può es­se­re ese­gui­ta so­lo quan­do il giu­di­ce dell’ese­cu­zio­ne ha ac­cer­ta­to che la con­di­zio­ne si è ve­ri­fi­ca­ta op­pu­re che la con­tro­pre­sta­zio­ne è sta­ta de­bi­ta­men­te of­fer­ta, for­ni­ta o ga­ran­ti­ta.