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Art. 342 Esecuzione di una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione
La decisione in merito a una prestazione condizionata o dipendente da una controprestazione può essere eseguita solo quando il giudice dell’esecuzione ha accertato che la condizione si è verificata oppure che la controprestazione è stata debitamente offerta, fornita o garantita. |