Art. 343 Obbligo di fare, omettere o tollerare
1 Se la decisione impone un obbligo di fare, omettere o tollerare, il giudice dell’esecuzione può ordinare:
1bis Se la decisione prevede un divieto secondo l’articolo 28bCC170, il giudice dell’esecuzione può, ad istanza dell’attore, ordinare una sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.171 2 La parte soccombente e i terzi devono fornire le necessarie informazioni e tollerare le necessarie ispezioni. 3 La persona incaricata dell’esecuzione può far capo all’aiuto dell’autorità competente. 171 Introdotto dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). |