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Art. 355 Sede del tribunale arbitrale
1 La sede del tribunale arbitrale è stabilita dalle parti o dall’ente da esse designato. In subordine, la sede è stabilita dal tribunale arbitrale stesso. 2 Se non è stabilita dalle parti, dall’ente da esse designato o dal tribunale arbitrale, la sede è nel luogo del tribunale statale che sarebbe competente per giudicare il merito della causa in mancanza di patto di arbitrato. 3 Se più tribunali statali sono competenti, il tribunale arbitrale ha sede nel luogo del primo tribunale statale adito in applicazione dell’articolo 356. 4 Se le parti non hanno pattuito diversamente, il tribunale arbitrale può dibattere, assumere prove e deliberare anche in qualsiasi altro luogo. |