Art. 370 Destituzione
1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo scritto tra le parti. 2 Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, su richiesta di una parte questi può essere destituito dall’ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, dal tribunale statale competente ai sensi dell’articolo 356 capoverso 2.184 3 All’impugnazione di una tale decisione si applica l’articolo 369 capoverso 5. 184 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). |