|
Art. 376 Litisconsorzio, cumulo d’azioni e partecipazione di terzi
1 Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se:
2 Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti. 3 L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale. |