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Art. 382 Deliberazioni e votazioni
1 Alle deliberazioni e alle votazioni devono partecipare tutti gli arbitri. 2 Se un arbitro si rifiuta di partecipare a una deliberazione o a una votazione, gli altri arbitri possono deliberare e decidere senza di lui, sempre che le parti non si siano accordate diversamente. 3 Il tribunale arbitrale pronuncia il lodo a maggioranza dei voti, eccetto che le parti si siano accordate diversamente. 4 Se non si raggiunge una maggioranza di voti, il voto del presidente decide. |