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Art. 388 Rettifica, interpretazione e completamento del lodo
1 Ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale di:
2 La richiesta dev’essere presentata al tribunale arbitrale entro 30 giorni dalla scoperta dell’errore o dell’esigenza di interpretazione o di completamento di alcune parti del lodo, in ogni caso però entro un anno dalla notificazione del lodo. 3 La richiesta non sospende i termini d’impugnazione. Per la parte del lodo rettifi-cata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d’impugnazione.186 186 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019). |