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Art. 38a Danni nucleari 24
1 Per le azioni in materia di incidenti nucleari è imperativo il foro del Cantone in cui si è prodotto il sinistro. 2 Se è impossibile determinare tale Cantone con certezza, è imperativo il foro del Cantone in cui è situato l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile. 3 Se risultano competenti più fori, è imperativo il foro del Cantone che presenta il legame più stretto con il sinistro e ne subisce maggiormente le conseguenze. 24 Introdotto dall’all. 2 n. 1, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2022 43; FF 20075397). |