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Art. 69 Parte incapace di condurre la propria causa
1 Se una parte non è manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può ingiungerle di far capo a un rappresentante. Se la parte non ottempera a tale ingiunzione entro il termine impartito, il giudice le designa un rappresentante d’ufficio. 2 Il giudice avvisa l’autorità di protezione degli adulti e quella di protezione dei minori se reputa che si debbano adottare misure protettive.35 35 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 1739; FF 2006 6593; RU 2011 725; FF 2006 6391). |