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Art. 71 Litisconsorzio facoltativo
1 Più persone possono agire o essere convenute congiuntamente se si tratta di statuire su diritti o obblighi che si fondano su fatti o titoli giuridici simili. 2 Il litisconsorzio facoltativo è escluso se alle singole azioni non è applicabile lo stesso tipo di procedura. 3 Ciascun litisconsorte può condurre la propria causa indipendentemente dagli altri. |