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Art. 8 Azione diretta davanti all’autorità giudiziaria superiore
1 Nelle controversie patrimoniali in cui il valore litigioso raggiunga almeno 100 000 franchi l’attore, con l’accordo del convenuto, può deferire la causa direttamente all’autorità giudiziaria superiore. 2 L’autorità giudiziaria superiore giudica in istanza cantonale unica. |