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Art. 89 Azione collettiva
1 Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi. 2 Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di:
3 Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive. |