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Art. 92 Rendite e prestazioni periodiche
1 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. 2 Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore capitalizzato l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita. |