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Art. 101 Prestazione dell’anticipo e della cauzione
1 Il giudice impartisce un termine per la prestazione dell’anticipo e della cauzione. 2 Possono essere ordinati provvedimenti cautelari già prima della prestazione della cauzione. 3 Se l’anticipo o la cauzione non sono prestati nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell’azione o dell’istanza. |