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Art. 141a Principi
1 Il giudice può, su richiesta o d’ufficio, compiere atti processuali orali mediante strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva, segnatamente mediante videoconferenza, o permettere alle persone che partecipano al procedimento di farlo mediante tali strumenti, sempre che la legge non disponga altrimenti e che tutte le parti vi acconsentano. 2 In quanto il presente Codice esiga la comparizione personale delle parti, l’impiego degli strumenti elettronici è ammesso soltanto se queste vi acconsentono e preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono. 3 In quanto il presente Codice preveda che un’udienza è pubblica, il giudice deve consentire a chi ne fa richiesta di seguirla in loco. Può anche consentire di seguirla mediante strumenti elettronici senza previa richiesta. |