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Art. 141b Condizioni
1 L’impiego degli strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva è ammesso soltanto se:
2 Con il consenso dei diretti interessati, si può eccezionalmente rinunciare alla trasmissione dell’immagine se un’urgenza particolare o altre circostanze speciali del caso specifico lo esigono. 3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. |
