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Art. 142 Decorrenza e computo
1 I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo. 1bisSe una notificazione avviene per invio postale ordinario ai sensi dell’articolo 138 capoverso 4 un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, la comunicazione secondo il capoverso 1 è considerata avvenuta il primo giorno feriale seguente.94 2 Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese. 3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. 94 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |