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Art. 145 Sospensione dei termini
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
2 Questa sospensione dei termini non vale per:
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2. 4 Le disposizioni del presente Codice sulla sospensione dei termini si applicano alle azioni fondate sulla LEF97 che devono essere proposte al giudice. Non si applicano al ricorso all’autorità di vigilanza.98 98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |