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Art. 167a
1 Una parte può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo all’attività del proprio servizio giuridico interno se:
2 Un terzo può rifiutarsi di cooperare e di produrre documenti riguardo alla propria attività in seno al servizio giuridico interno di un’impresa alle condizioni di cui al capoverso 1. 3 Le parti e i terzi possono impugnare le decisioni sul rifiuto di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 mediante reclamo. 4 Le spese per le controversie concernenti il diritto di rifiutarsi di cooperare di cui ai capoversi 1 e 2 sono addossate alla parte o al terzo che si prevale di tale diritto. |