|
Art. 170a Esame testimoniale mediante videoconferenza 109
Il giudice può procedere a un esame testimoniale mediante videoconferenza o altri strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva se preponderanti interessi pubblici o privati, segnatamente la sicurezza del testimone, non vi si oppongono; il giudice e gli altri partecipanti al procedimento possono sia essere fisicamente presenti alla relativa udienza sia collegarsi singolarmente anch’essi mediante tali strumenti elettronici di trasmissione. 109 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |