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Art. 184 Diritti e doveri del perito
1 Il perito è tenuto alla verità e deve presentare tempestivamente la propria perizia. 2 Il giudice rende attento il perito sulla punibilità di una falsa perizia in base all’articolo 307 CP115 e sulla punibilità della violazione del segreto d’ufficio in base all’articolo 320 CP, nonché sulle conseguenze dell’inosservanza dei termini assegnatigli e sulle conseguenze del carente adempimento del mandato. 3 Il perito ha diritto d’essere remunerato. La decisione del giudice sulla remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo. |