Art. 187 Presentazione della perizia
1 Il giudice può ordinare la presentazione di una perizia orale o scritta. Può inoltre far obbligo al perito di illustrare nel corso di un’udienza la perizia scritta. L’articolo 170a si applica per analogia.116 2 La perizia orale è verbalizzata in applicazione analogica degli articoli 176 e 176a.117 3 Se sono stati nominati più periti, ciascuno di essi presenta una propria perizia, salvo che il giudice disponga altrimenti. 4 Il giudice dà modo alle parti di chiedere la delucidazione o un completamento della perizia. 116 Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |