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Art. 212 Decisione
1 Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi. 2 La procedura è orale. 3 In caso di decisione ai sensi del capoverso 1, l’autorità di conciliazione statuisce sulle spese processuali e assegna le ripetibili.144 144 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |