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Art. 224 Domanda riconvenzionale
1 Nella risposta, il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale se la pretesa addotta è giudicabile secondo la procedura applicabile all’azione principale. 1bis La domanda riconvenzionale è pure ammissibile e dev’essere giudicata in procedura ordinaria assieme all’azione principale se:
2 Se il valore litigioso della domanda riconvenzionale eccede la competenza per materia del giudice adito, questi rimette l’azione principale e la domanda riconvenzionale al giudice competente per il maggior valore. 3 Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, il giudice assegna all’attore un termine per presentare una risposta scritta. L’attore non può però rispondere con una sua propria domanda riconvenzionale. 146 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407). |